Deducibilità
DEDUCIBILITA’ DEL TRIBUTO DI BONIFICA
Una serie di spese possono ridurre, in sede di dichiarazione, il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta: si parla in questo caso di deduzioni. Oltre ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, anche i contributi di bonifica sono oneri interamente deducibili. Questo perché il tributo di bonifica è un onere reale che grava sull'immobile e come tale incide sul valore stesso del bene.
Anche i tributi di bonifica, in quanto "contributi ai consorzi obbligatori per legge" espressamente indicati nella lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF, con la sola esclusione dei tributi di bonifica imposti su fabbricati abitativi per i quali il proprietario abbia optato per la cedolare secca.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito (con la risoluzione 44/E del 4 luglio 2013) che anche il tributo di bonifica imposto su immobili soggetti ad IMU, non affittati e non locati, è deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF. Non è deducibile, invece, il tributo di bonifica relativo a fabbricati locali per i quali si sia optato per il regime della cedolare secca (d.lgs 23/2011, art. 3).
E' necessario conservare sempre sia l'avviso di pagamento (o la cartella), sia la documentazione attestante il pagamento.