È possibile dividere il contributo consortile per ciascun comproprietario in base alle rispettive quote di proprietà per una superficie di terreno in comune?
Tale suddivisione non è possibile in quanto i vigente Piani di classifica individuano come base per il riparto della contribuenza le particelle catastali (mappali) allibrate presso la sezione Terreni dell'Agenzia del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale). Nel caso di più unità immobiliari urbane, insistenti su una o più particelle catastali, costituenti il sedime coperto e scoperto del fabbricato in comune, i relativi proprietari, in assenza di un effettivo frazionamento delle rispettive quote di superficie esclusiva di terreno, sono a tutti gli effetti comproprietari dell'intera area indivisa, e formano quindi una unica ditta. In quanto contitolari dello stesso bene, sono tenuti in solido al pagamento dei tributi di competenza dei predetti mappali, iscritti nell'Avviso di pagamento, emesso dal Consorzio e recapitato ad uno solo di essi, tramite il competente Servizio di riscossione. Resta comunque impregiudicato il diritto del contribuente iscritto a ruolo di rivalersi sui comproprietari per quota parte del contributo, proporzionalmente alle rispettive quote di proprietà riportate nel titolo o millesimali indicate nel regolamento condominiale o secondo quanto previsto dal Codice Civile (Libro III, Capo II, del Condominio negli edifici).