DESCRIZIONE GENERALE

Il contributo di bonifica non è una tassa e ha una logica di funzionamento molto diversa dalle varie patrimoniali in vigore (Imu, Tasi). Il contributo di bonifica, a differenza di queste ultime, è dovuto solo in presenza di un beneficio portato all'immobile oggetto della richiesta derivante dall’attività di bonifica e determinato attraverso un Piano di Classifica approvato dal Consorzio e dalla Regione Toscana.

A COSA SERVE

Il contributo al Consorzio di Bonifica pagato dai cittadini consorziati proprietari di immobili (fabbricati, terreni, infrastrutture ecc.) è finalizzato al finanziamento delle attività di manutenzione, gestione e sorveglianza delle opere e degli impianti di bonifica.

Detto altrimenti, il contributo di bonifica costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato ai fini della ripartizione delle spese sostenute dal Consorzio di Bonifica per la manutenzione e l'esercizio delle opere di propria competenza, nonché per il proprio funzionamento (art. 29 della L.R. 79/2012 e s.m.i). 

Non gravano sul contributo le ulteriori attività effettuate dal Consorzio per conto di altri enti e regolate da convenzioni, accordi di programma, protocolli d’intesa e altro.

PERCHE’ SI PAGA

Il pagamento è soggetto a due condizioni:

  1. il bene deve essere incluso nel Perimetro di Contribuenza;  
  2. l'attività di bonifica deve portare un beneficio in termini di onservazione o aumento del valore del bene.
    L’ammontare del tributo dipenderà quindi dal beneficio che il bene trae dall’attività del consorzio.

Perché ci sia tributo, quindi, il consorzio deve aver redatto gli atti di legge e deve svolgere un’attività che generi un beneficio dimostrabile al contribuente. Per calcolare il beneficio viene redatto un Piano di Classifica sulla base di parametri tecnici (che quantificano e qualificano l’attività da svolgere per la sicurezza del bene) ed economici (che stimano il valore del bene). Ecco quindi che a parità di condizioni tecniche, un bene di valore elevato sarà soggetto ad un tributo più alto rispetto ad un bene di minor valore.

Riferimento giuridico Il contributo di bonifica trova la sua fonte normativa nell’art. 860 del Codice Civile, negli artt. 17 e 59 del R.D. 13.2.1933 n. 215 nonché negli artt. 8 e 24 della L.R. 79/2012.

CHI LO PAGA

Sono tenuti al pagamento del contributo annuale di bonifica 

  • tutti i proprietari di beni immobili, terreni e fabbricati, ricadenti all’interno del Perimetro di Contribuenza e che ricevono benefici dall’attività svolta dell’Ente  
  • in caso di nuda proprietà ed usufrutto è tenuto al pagamento il nudo proprietario
  • in caso di comproprietà è tenuto al pagamento colui che detiene la maggior quota
  • in caso di comproprietà a parità di quote è tenuto al pagamento il primo intestatario così come individuato nel Catasto Consortile.

Il contributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà ed è quindi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche se pur comproprietarie. Conseguentemente non è possibile provvedere alla ripartizione della quota di proprietà, frazionando il tributo, in quanto il bene immobile è considerato bene giuridicamente indiviso.

Gli intestari dell'avviso di pagamento vengono individuati alla data di riparto del ruolo. Per l'anno 2022 tale data, definita con Decreto del Presidente del Consorzio 2 Alto valdarno, è il 30 APRILE 2022 .   

Si tratta quindi di un'obbligazione indivisibile regolata, ai sensi dell'art. 1317 Codice Civile, dalle stesse norme disciplinanti le obbligazioni solidali, con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore (con la possibilità, per colui che ha pagato l'intero di ripetere dagli altri condebitori, la parte spettante a ciascuno di essi, ex art. 1299 Codice Civile). In pratica, colui che riceve l’avviso ha comunque diritto di rivalsa sugli altri comproprietari per il rimborso delle quote di loro spettanza.

Questo è il motivo per cui nei casi di imposizione su beni in comproprietà, il tributo è richiesto solo ad uno dei comproprietari. Può succedere che il proprietario di un bene soggetto a tributo non riceva la richiesta di pagamento, se dai calcoli derivanti dal Piano di Classifica il tributo per quel bene è di un importo inferiore ad una soglia minima per la messa a ruolo (€ 10,33).

Informazioni sulle modalità di invio degli avvisi di pagamento:

Una numero sempre maggiore di consorziati riceve gli avvisi tramite PEC; l'utilizzo della posta elettronica certificata quale mezzo di recapito dell'avviso di pagamento del contributo di bonifica, è, per L'Ente, doveroso  e legittimato dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", articoli 2 e 6). L’invio degli avvisi tramite Pec non necessita, infatti, di alcun consenso da parte del contribuente.

Gli inirizzi PEC dei contribuenti sono estratti periodicamente dall’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle Imprese e dei Professionisti (INI-PEC) liberamente accessibile all’indirizzo www.inipec.gov.it al quale le Camere di Commercio e gli Ordini Professionali sono tenuti a fornire i domicili digitali iscritti.

La Posta Elettronica Certificata risultante dal registro INI-PEC rappresenta il domicilio digitale del soggetto al quale vengono indirizzate tutte le comunicazioni da parte della Pubblica Amministrazione. Il Consorzio 2 Alto Valdarno utilizza l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, individuato come sopra detto, esclusivamente per finalità istituzionali, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Tutti i contribuenti possono comunque fare richiesta di ricevere telematicamente degli avvisi di pagamento fornendo il loro indirizzo, di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, presentando l'apposito modulo disponibile su questo sito alla sezione "RICHIESTE E ISTANZE" (https://oldcbaltovaldarno.ar-tel.it/default.asp?cnt_id=947&cnt_idpadre=933&tipodoc=1) In questo caso il contribuente è responsabile della comunicazione al Consorzio di eventuali modifiche di indirizzo o della sua disattivazione.    

I contribuenti non provvisti di propria PEC ufficiale o che non richiedeono spontaneamente l'invio telematico con la modalità sopra descritta ricevono gli avvisi a mezzo posta ordinaria in formato cartaceo.

 

 

Consorzio 2 Alto Valdarno via E. Rossi 2/L - Arezzo (AR) 52100 - CF. 02177170517 - Telefono: +39 0575 190 02 - Fax: +39 190 02 99
Email: [email protected] - Web: http://www.cbaltovaldarno.it

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